Norme generali sulla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
RESIDENZA IN TEMPO REALE – NUOVA MODULISTICA AI SENSI DELLA CIRCOLARE 14/2014
È una dichiarazione che sostituisce l’atto notorio.
Sotto la propria responsabilità il cittadino può dichiarare:
- stati, fatti e qualità personali di cui abbia diretta conoscenza, relativi a se stesso oppure ad altri soggetti
- la conformità della copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non necessita dell’autenticazione della firma quando viene presentata:
- ad una Pubblica Amministrazione
- ai concessionari o ai gestori di pubblici servizi
- ai privati che vi consentano.
In questo caso, deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto al ricevimento della pratica oppure presentata o inviata allegando fotocopia di un documento di identità.
Nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15.3.1997, n. 59.
E’ necessario invece procedere all’autenticazione della firma se la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è presentata:
- a privati
- ad una pubblica amministrazione (ed ai gestori di servizi pubblici) al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
Riferimenti normativi: Artt. 47, 48 e 49 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.